VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª), con la quale e' data facolta' al Governo del Re di pubblicare le leggi del Regno nell'Eritrea e di provvedere all'amministrazione della Colonia; Visto il R. decreto 5 maggio 1892, n. 270; Visto il R. decreto 22 maggio 1894, n. 201; Visto il R. decreto 2 aprile 1899, n. 134; Vista la legge 24 dicembre 1899, n. 460; Vista la legge 23 dicembre 1900, n. 442: Vista la legge 30 giugno 1901, n. 266; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia e col Ministro della Guerra; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Nelle cause in cui siano interessati europei od assimilati, la giustizia e' amministrata: dal conciliatore; da giudici regionali, di cui il numero, la sede e la giurisdizione territoriale saranno designati con successivi Nostri decreti; dal tribunale d'appello sedente in Asmara; dal tribunale d'appello funzionante da Corte d'assise. Per assimilati agli europei si intendono gli egiziani, i siriani, gli americani, gli austrialiani ed in genere chiunque appartenga a stirpi originarie di Europa o che abbiano con gli europei somiglianza di civilta'.