VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª), con la quale  e'
data facolta' al Governo del Re di  pubblicare  le  leggi  del  Regno
nell'Eritrea e di provvedere all'amministrazione della Colonia; 
 
  Visto il R. decreto 5 maggio 1892, n. 270; 
 
  Visto il R. decreto 22 maggio 1894, n. 201; 
 
  Visto il R. decreto 2 aprile 1899, n. 134; 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1899, n. 460; 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1900, n. 442: 
 
  Vista la legge 30 giugno 1901, n. 266; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari Esteri, d'accordo col Ministro di Grazia  e  Giustizia  e  col
Ministro della Guerra; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nelle cause in cui siano  interessati  europei  od  assimilati,  la
giustizia e' amministrata: 
 
  dal conciliatore; 
 
  da giudici regionali, di cui il numero, la sede e la  giurisdizione
territoriale saranno designati con successivi Nostri decreti; 
 
  dal tribunale d'appello sedente in Asmara; 
 
  dal tribunale d'appello funzionante da Corte d'assise. 
 
  Per assimilati agli europei si intendono gli egiziani,  i  siriani,
gli americani, gli austrialiani ed in genere  chiunque  appartenga  a
stirpi originarie di Europa o che abbiano con gli europei somiglianza
di civilta'.